Associazione Onlus
Il diritto d’asilo è tra i diritti fondamentali dell’uomo riconosciuti dalla nostra Costituzione. L’art. 10, terzo comma, della Costituzione prevede, infatti che allo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. L’istituto del diritto d’asilo non coincide con quello del riconoscimento di status di rifugiato, per il quale, non è sufficiente che nel paese di origine siano violate le libertà fondamentali, ma il singolo richiedente deve aver subito, o avere il fondato timore di poter subire specifici atti di persecuzione. Il dettato costituzionale sul diritto d’asilo non è stato attuato, mancando ancora una legge organica che ne stabilisca le condizioni di esercizio, anche se la giurisprudenza ha stabilito la possibilità di riconoscere il diritto di asilo allo straniero anche in assenza di una disciplina apposita. Il riconoscimento dello status di rifugiato è entrato nel nostro ordinamento con l’adesione della Convenzione di Ginevra del 1951 che definisce lo status di rifugiato, e la Convenzione di Dublino del 1990, sulla determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri dell’UE. Sul piano del dibattito interno il decreto-legge n.416 del 1989 la cosiddetta “legge Martelli” disciplina le modalità per il riconoscimento dello status di rifugiato (ma non del diritto d’asilo). La legge 189/ 2002 oltre a intervenire sulla disciplina generale dell’immigrazione, attraverso una revisione del Testo Unico del 1998 ha integrato le disposizioni sul diritto d’asilo contenute nella legge Martelli.
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